VIBO, DANIELE DE SOSSI: “Il sindaco è libero di nominare chi vuole nel suo staff. Non può, però, assegnare loro mansioni non previste per legge”.

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Daniele De Sossi

Il sindaco è libero di nominare chi vuole nel suo staff. La legge glielo consente. Non è libero, però, di inquadrare i suoi collaboratori per come meglio ritiene e assegnare loro mansioni non previste per legge. Non può neppure remunerarli seguendo criteri opinabili. E’ questo, in sintesi, il pensiero di Daniele De Sossi, consigliere d’opposizione del Pd, che dopo il dibattito apertosi nell’ultima seduta del cosiglio comunale torna sull’argomento dello “staff” per meglio definire la questione. <Il Pd – esordisce – non ha posto solo l’attenzione sui costi e quindi sull’eventuale riduzione dello stesso organo> né, tanto meno, <abbiamo caratterizzato i nostri interventi – prosegue – facendo graduatorie di merito sui componenti dell’organo in questione promuovendo o bocciando l’operato di qualcuno>. Peraltro, parlando di costi dello “staff”, <la riduzione – sottolinea De Sossi – doveva essere già attuata dal 01/01/2012 tenendo conto degli “inviti” espressi dalla legge sul Patto di stabilità interno ( L. 183/2001) degli enti locali, con la riduzione del 50%, rispetto alla spesa sostenuta per gli staff (art. 90 del 267/00) in genere, nell’anno 2009>. Fatte queste premesse, nel mirino dell’esponente del Pd entra la determina dirigenziale del settore Affari generali n° 566 del 20/12/2011 relativa all’assunzione del dott. Pasquale Luzzo”. La stessa <presenta – sostiene De Sossi – dei gravi vizi procedurali e sostanziali e potrebbe esporre l’ente a rischi derivanti da possibili contenziosi e conseguente danno erariale per chi ha “partorito” l’atto>. Per meglio rendere l’idea, il consigliere d’opposizione richiama i contenuti della legge 267/00 che all’art. 90 attribuisce al sindaco la possibilità <di munirsi di un ufficio di staff dell’organo politico per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo durante l’espletamento del suo mandato>. Tra l’altro <le funzioni che questo ufficio deve svolgere – evidenzia – sono ben definite dalla stessa legge>. Una volta nominati componenti dello staff <gli stessi – spiega ancora il rappresentante del Pd – vengono assunti ed inquadrati secondo il titolo di studio posseduto con contratto subordinato a tempo determinato> e, di fatto, <divenengono a tutti gli effetti dipendenti dell’ente>.

Ai componenti dello staff <possono essere affidate – insiste – esclusivamente funzioni di supporto di attività di indirizzo e di controllo alle dirette dipendenze del Sindaco> mentre <il compenso di base – spiega ancora – deve essere corrispondente ad un compenso per la categoria di appartenenza del Ccnl Enti locali, e anziché prevedere diversi compensi accessori (lavoro straordinario, produttività collettiva e qualità della prestazione individuale) sarà possibile individuare un unico emolumento (indennità di staff) onnicomprensivo di qualsiasi altra retribuzione accessoria>.

nicola d'agostino sindaco
Nicola d'Agostino

In realtà, <la determina posta in essere dalla dirigente per volontà della Giunta – rimarca De Sossi – è, invece, un atto ibrido che sostanzialmente rende poco chiaro il tutto>. E questo perchè per il dott. Luzzo, una volta precisati le mansioni e l’inquadramento, <viene messo in evidenza – continua – che la spesa del suddetto incarico sarà finanziata e rendicontata sui fondi PISU, riconoscendo inoltre allo stesso una indennità “ ad personam”>. Conseguenziali i dubbi del consigliere del Pd: se è componente dello staff, perché pagarlo con altri fondi e non farlo rientrare nel concetto di spesa del personale? Se è componente dello staff perché affidare funzioni diverse rispetto a quelle stabilite dalla legge? Non sarebbe stato opportuno per le tutte attività elencate nella determina inerenti ai PISU, produrre un apposito avviso pubblico, e selezionare un consulente, come hanno fatto altri Comuni? Forti perplessità anche sull’indennità ad personam, che <deve essere finanziata – conclude De Sossi – dal fondo per la contrattazione decentrata integrativa, altrimenti è danno erariale il compenso finanziato extra fondo( corte dei conti della Puglia sentenza 1066 20 sett. 2011)>.

Pino BrosioAuthor

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