L’ordinanza con cui il sindaco Andrea Niglia, nel luglio del 2014, aveva disposto che i privati interessati dallo smottamento del costone che incombe sulla strada comunale di via Sant’Irene provvedessero alla sua messa in sicurezza, era del tutto fondata. Lo ha stabilito la terza sezione del Consiglio di Stato con la sentenza n.329/2017 accogliendo l’appello presentato dal Comune di Briatico e dall’allora prefetto di Vibo Valentia Giovanni Bruno. In realtà, il materiale venuto giù dal costone aveva interrotto la percorribilità della strada comunale di via Sant’Irene. Il sindaco Andrea Niglia faceva intervenire i mezzi del Comune per il ripristino della viabilità e, nello stesso tempo, emanava un’ordinanza con la quale, per motivi di sicurezza, ordinava ai proprietari dei terreni limitanti interessati dall’evento franoso di provvedere entro una settimana all’esecuzione dei lavori più urgenti.
Concedeva, altresì, quarantacinque giorni per le opere di definitiva messa in sicurezza della zona soggetta a frane. Alcuni proprietari provvedevano senza nulla obiettare, mentre i coniugi Caterina Mazzeo e Vincenzo Pezzo impugnavano il provvedimento sindacale davanti al Prefetto. Non ottenevano esito positivo perché il Prefetto, in data 2 novembre 2015, respingeva il ricorso confermando la correttezza dell’ordinanza del sindaco. I coniugi interessati, però, si rivolgevano al Tar, che, sulla scorta di un articolo del codice della strada, accoglieva il ricorso annullando l’ordinanza del sindaco (sentenza n. 434 del 2016). Tanto il Comune di Briatico che la Prefettura presentavano ricorso al Consiglio di Stato. La terza sezione, in sede giurisdizionale, accoglieva gli appelli di Niglia e Bruno annullando la sentenza del Tar. Il Comune di Briatico, difeso dall’avv. Antonio Fusca del Foro di Vibo, incassa, quindi, un risultato atteso e che mette fine a quasi tre anni di lite. Il Consiglio di Stato, peraltro, chiarisce che <le norme, di cui agli articoli 30 e 31 del Codice della strada, delineano un quadro stabile dei rapporti tra proprietari dei fondi finitimi e enti proprietari delle strade, addossando ai primi gli oneri della manutenzione delle ripe dei fondi laterali ovvero la realizzazione di opere di mantenimento>. In sostanza, <l’obbligo di manutenzione, gestione e pulizia della sede stradale non si estende alle aree estranee ad essa e circostanti: grava, infatti, sui proprietari delle ripe dei fondi laterali alle strade l’obbligo di mantenerle in modo da impedire e prevenire situazioni di pericolo connesse ai franamenti o scoscendimenti del terreno o la caduta di massi o altro materiale sulla strada, dove per ripe devono intendersi le zone immediatamente sovrastanti e sottostanti la scarpata del corpo stradale>. Giuste, di conseguenza, le valutazioni del Comune e della Prefettura.
Dopo la sentenza del Consiglio di Stato, sui coniugi Pezzo e Mazzeo incombe ora il gravame di eseguire le opere di messa in sicurezza dei terreni di loro proprietà confinanti con la strada comunale. Il sindaco Andrea Niglia, invece, non nasconde la sua soddisfazione per l’esito della lite. <E’ stata riconosciuta – afferma – la legittimità e la conformità della mia ordinanza. L’atto – sostiene – rispecchiava, infatti, i canoni previsti dal codice civile ed ero certo che il CdS avrebbe valutato in maniera diversa la sentenza del Tar. In sostanza – prosegue – vengono riconosciute le mie ragioni e quelle del prefetto Bruno che, in prima istanza, aveva già respinto il ricorso inoltratogli dai cittadini interessati>. Il Comune di Briatico aveva sostenuto l’inapplicabilità dell’articolo 30 comma 4 del Codice della strada, che si riferisce a costruzione e riparazione di opere di sostegno, mentre nel caso di specie è stato ordinata la risagomatura a gradoni del fronte roccioso, interamente di proprietà privata.